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Leggi, se arriva una multa |
L'articolo completo su La Barca per Tutti ottobre 2008
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 | Lo spunto è di una lettrice di Ancona: «La Capitaneria di Porto o la Guardia Costiera, dopo avermi fermato, può mettermi la multa e inviarla tramite raccomandata A/R a casa, senza avermi fatto il verbale?». In questo periodo, a estate conclusa, alcuni diportisti che si trovano verbali presi in mare o li vedono arrivare, con il bollettino di c/c postale per il pagamento della sanzione. Facciamo il punto, sinteticamente. Intanto, alla lettrice diciamo che da come espone i fatti, la Guardia Costiera avrebbe dovuto elevarle verbale al momento della contestazione, in mare. Un’inottemperanza da parte degli organi di sorveglianza che è senz’altro motivo di ricorso. Per l’iter da seguire per difendersi da contestazioni ritenute ingiuste le norme d’interesse sono contenute nella legge n. 689, del 24 novembre 1981.
I termini della contestazione
La violazione deve essere contestata immediatamente al presunto trasgressore dagli organi di polizia. Qualora sia materialmente impossibile procedere a una contestazione immediata della violazione (per la velocità dell’imbarcazione, la sicurezza della navigazione, o simili), il verbale dovrà essere notificato al presunto trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento (360 giorni per i residenti all’estero). Diversamente l’obbligazione del pagamento della sanzione si estingue (per mancanza dell’esercizio del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore).
La forma del verbale
Il verbale deve contenere le seguenti voci: il giorno, l’ora e la località in cui è avvenuta l’infrazione; le generalità, la residenza del trasgressore e, nel caso, gli estremi della patente nautica; il tipo di unità e il numero d’iscrizione; la sommaria esposizione del fatto; la norma violata; le eventuali dichiarazioni che il trasgressore desidera inserire; le modalità di pagamento in misura ridotta; la somma da pagare; i termini del pagamento e il luogo dove effettuarlo; l’autorità competente a decidere l’eventuale ricorso. Se incompleta, la contestazione è irregolare e se non interviene una nuova comunicazione “corretta”, decade.
Decidere il ricorso
Per opporsi (esercizio della difesa) a una contravvenzione ritenuta del tutto o meno ingiustificata o, se giustificata, esagerata, sono possibili due azioni. Si può ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale. Nel primo caso, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità che ha contestato la violazione scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere dalla stessa sentiti. Il procedimento, che non è un vero e proprio ricorso in senso tecnico, può concludersi, se vengono accolte le ragioni del violatore, con un’ordinanza di archiviazione del procedimento o, diversamente, con un’ordinanza d’ingiunzione del pagamento della sanzione. In questa ipotesi, l’amministrazione decide l’entità dell’importo, non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsto, che deve essere pagato, entro 30 giorni (il termine per il pagamento è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero), dal contravventore. Dal verbale di contestazione o dalla notifica si ricavano le informazioni per promuovere tale procedimento.
Se si va dal Giudice di Pace
Per quanto riguarda l’azione giurisdizionale, il ricorso è presentato al Giudice di Pace competente sul luogo in cui la violazione è stata commessa, dando vita ad un’azione di difesa legale. Il Giudice di Pace ha competenza per opposizioni a sanzioni amministrative di importi non superiori a 15.493,71 euro. Per il procedimento e quindi il dibattimento non è richiesto il patrocinio legale, quindi la figura dell’avvocato. Si può ricorrere al Giudice di Pace sia per opporsi direttamente alla sanzione amministrativa, sia per opporsi all’ordinanza-ingiunzione dell’Amministrazione, ad esito negativo del “ricorso amministrativo”.
Il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale oppure dalla notifica dell’ordinanza, ingiunzione, indicando la propria residenza (o domicilio presso un parente, amico, ecc.) nel comune in cui si trova l’Ufficio del Giudice di Pace. Diversamente, l’Ufficio eseguirà tutte le comunicazioni successive - data dell’udienza, esito del ricorso - depositando gli atti in Cancelleria. Il ricorso deve essere portato a mano dall’interessato o dal suo legale (la giurisprudenza ha però ritenuto ammissibili anche ricorsi inviati per raccomandata). Si tenga presente che le modalità per il deposito del ricorso possono variare da ufficio a ufficio, pertanto consigliamo di informarsi direttamente alla cancelleria competente. Successivamente alla presentazione del ricorso, il Giudice fissa il giorno dell’udienza con una comunicazione che viene inviata dalla cancelleria, al ricorrente e all’Amministrazione che ha promosso la sanzione.
Il giorno fissato per la comparizione il ricorrente dovrà sostenere le sue ragioni al pari di un avvocato, replicando alle eventuali osservazioni della controparte. Qualora non emergano dal dibattimento prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, Il Giudice può accogliere il ricorso. O può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione. Se respinge il ricorso, il ricorrente dovrà pagare oltre alla sanzione, anche le spese del procedimento e gli onorari dell’avvocato della controparte. Il provvedimento del Giudice di Pace può essere, comunque, impugnato in Cassazione.
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